Richieste di accesso
Accesso agli atti
Al fine di favorire la partecipazione ed assicurare l’imparzialità e la trasparenza della Pubblica Amministrazione, la legge 241 del 1990 tutela il diritto di chiunque vanti un interesse giuridicamente rilevante, cioè diretto, concreto ed attuale, ad accedere agli atti amministrativi prendendone visione e ed estraendone copia.
Il diritto d’accesso può essere esercitato per:
- ottenere copia o visionare un atto amministrativo;
- avere in generale un pronunciamento formale da parte di una pubblica amministrazione, fondamentale per poter conoscere i motivi che l’hanno indotta a prendere un provvedimento, verificarli ed eventualmente smentirli;
- sollecitare una risposta da parte della stessa amministrazione;
- acquisire informazioni relative ad un procedimento amministrativo;
Accesso civico
L’art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (“Decreto Trasparenza”), prevede:
- L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro
- La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla
- L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
- Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma
- La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, 104, così come modificato dal presente decreto.
- La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 43, comma
Che cos’è l’accesso civico?
Il legislatore introduce la nozione di “accesso civico”, con la quale si definisce il diritto offerto a chiunque di chiedere ed ottenere le informazioni che dovrebbero essere pubblicate sul sito internet. Questa forma di tutela è assai rafforzata da parte del decreto: è gratuita, non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, non deve essere motivata e va avanzata al responsabile della trasparenza. Essa deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet.
L’accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso finora configurato dalla legge 241 del 1990. Se ne differenzia per l’oggetto: l’accesso civico si può esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria: obbligatorietà che viene richiamata, per ampi settori, dallo stesso decreto n. 33 nella seconda parte. Se ne differenzia per la modalità: mentre il diritto di accesso “ordinario” è sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata che si basi su un interesse qualificato, e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione (eventuale), il diritto di accesso civico non è sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamente gratuito.
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
A mezzo posta o direttamente presso gli Uffici, inoltrate a:
Dirigente scolastico Prof.ssa Viviana Guidetti Dell’ IIS Luigi Castiglioni di Limbiate
via Garibaldi, 115
20812, Limbiate (MB)
tramite PEC all’indirizzo: mbis073006@pec.istruzione.it
Recapito telefonico: 02-9965595
Moduli
Richiesta accesso documenti amministrativi
Richiesta accesso civico semplice
Richiesta accesso civico generalizzato
RESPONSABILE
Il responsabile dell’ U.R.P. è la DSGA Dott.ssa Giuseppina Tedeschi
Il titolare del potere di accesso è il Dirigente Scolastico
I tempi di risposta da parte dell’Istituzione Scolastica sono fissati a 30 giorni dal ricevimento della richiesta.